Le manifestazioni sportive dilettantistiche rientrano tra le attività spettacolistiche, per le quali si prevede un sistema di certificazione proprio costituito dai titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Le previsioni di esonero dalla certificazione dei corrispettivi, attraverso modalità diverse dai predetti titoli di accesso, non si estendono agli obblighi di certificazione per le attività di spettacolo e di intrattenimento.
Le ASD e le SSD possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l’utilizzo di titoli d’ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE). Questo sistema di certificazione si pone come modalità alternativa rispetto a quella ordinaria mediante l’emissione di titoli di accesso con gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Le altre attività spettacolistiche, diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche, anche se organizzate da ASD o SSD senza scopo di lucro, rimangono assoggettate all’obbligo di certificazione dei corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Il nostro studio permette l’affiliazione di Associazioni di Promozione Sociale e Circoli ad un ente di promozione sociale di primaria importanza nazionale, con cui abbiamo una speciale convenzione, svolgendo tutte le relative pratiche. L’affiliazione è indispensabile per essere qualificati come Associazione di Promozione Sociale o Circolo e godere di tutte le agevolazioni fiscali, e permette molte facilitazioni per i soci e per la stessa associazione.
Di seguito una lista delle principali agevolazioni assicurate da una corretta affiliazione:
Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di affiliazione delle APS e dei Circoli e sulle nostre convenzioni vi invitiamo a contattare lo studio tramite il modulo di contatto sottostante o alla mal Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Le attività svolte a favore degli associati, inerenti il perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati non sono tassabili. Diversamente, per lo svolgimento dell'eventuale attività commerciale, la Legge 398/1991 ha previsto per le società ed associazioni sportive dilettantistiche un regime forfettario di determinazione delle imposte sia ai fini IVA sia agli effetti dell’IRES.
Da precisare però che non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti associativi, per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Non si distingue tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi.
Devono quindi essere esclusi dal calcolo del plafond di 400.000 euro per l’accesso al regime fiscale di cui alla L. 398/1991 tutti i proventi che non concorrono, per espressa previsione normativa, alla formazione del reddito imponibile. Tale principio si applica anche per i contributi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni alle ASD, per i quali trovi applicazione il beneficio di cui all’articolo 143 comma 3 lettera b) del TUIR (cioè non concorrono alla formazione del reddito imponibile). L’anzidetto regime agevolato opera solo agli effetti dell’IRES; per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contributi ai fini IVA, gli stessi contributi sono sottoposti a tale imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni.
Nel caso in cui i contributi corrisposti all’ASD dalle pubbliche amministrazioni siano esclusi da IRES, ma rilevino agli effetti dell’IVA, per gli stessi l’IVA sarà dovuta secondo il regime agevolato di cui alla L.398/1991.
Il nostro studio permette l’affiliazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ad un ente di promozione sportiva di primaria importanza nazionale, con cui abbiamo una sepeciale convenzione, svolgendo tutte le relative pratiche. L’affiliazione è indispensabile per essere qualificati come ASD e godere di tutte le agevolazioni fiscali, e permette molte facilitazioni per i soci e per la stessa associazione sportiva.
Di seguito una lista delle principali agevolazioni assicurate da una corretta affiliazione:
Il regime agevolato di cui alla legge 398/1991 è limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte dalla ASD (cioè sportive): vi rientrano i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc…
Sono da escludere dalle attività connesse agli scopi istituzionali le prestazioni relative, ad esempio, al bagno turco e all’idromassaggio. Non sono ricompresi tra le attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI.
Non sono inoltre collegate agli scopi istituzionali le attività commerciali dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, oppure utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato (es. insegne, marchi, distintivi, ecc…) al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito associativo.
L’utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo rientrano tra le attività connesse con gli scopi istituzionali dell’associazione, purché tali prestazioni siano strettamente finalizzate alla pratica sportiva.
Il Codice del Terzo Settore, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, riforma sostanzialmente tutta la disciplina associativa, andando a modificare anche la disciplina delle onlus.
Bisogna però rilevare che ad oggi (fine 2018) la riforma, anche se è già stata approvata, non è ancora in vigore. Questo perché mancano tutti i decreti attuativi, manca la costituzione del registro degli Enti del Terzo Settore, mancano molti dettagli e indirizzi sulla concreta applicazione della nuova normativa. Inoltre, nell’agosto 2018 la normativa è stata già oggetto di modifica da parte di un decreto correttivo, e altre modifiche potrebbero essere effettuate.
Considerando questi elementi, è molto probabile che la riforma sarà pienamente operativa non prima del 2020/21.
Per questi motivi, e dato che attualmente non è possibile costituire un Ente del Terzo Settore, per i prossimi anni la normativa sulle onlus (Dlgs 1997 n. 460) resterà ancora in vigore e sarà possibile iscrivere un’associazione all’anagrafe onlus e godere del relativo regime fiscale di favore.
Questo è stato recentemente confermato da tutte le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, che continuano a tenere il registro onlus ed iscrivere regolarmente le associazioni che hanno i requisiti richiesti.
Il Codice del Terzo Settore, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, riforma sostanzialmente tutta la disciplina associativa, ridefinendo totalmente l’intero quadro giuridico degli enti no profit, eliminando alcune tipologie di enti, istituendo un registro unico nazionale, disciplinando nel dettaglio le regole di gestione, modificando la normativa fiscale.
E’ però importante rilevare che ad oggi (fine 2018) la riforma, anche se è già stata approvata, non è ancora in vigore. Questo perché mancano tutti i decreti attuativi, manca la costituzione del registro degli Enti del Terzo Settore, mancano molti dettagli e indirizzi sulla concreta applicazione della nuova normativa. Inoltre, nell’agosto 2018 la normativa è stata già oggetto di modifica da parte di un decreto correttivo, e altre modifiche potrebbero essere effettuate.
In particolare, per le più importanti novità di tipo fiscale, l'entrata in vigore del nuovo codice avverrà a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro degli Enti del Terzo Settore.
Considerando questi elementi, è molto probabile che la riforma sarà pienamente operativa non prima del 2020.
Per tali motivi, ad oggi resta in vigore la normativa attuale in tema di associazioni culturali, ONLUS, ASD, APS ecc…che continueranno ad essere costituiti e gestiti secondo le “vecchie” regole, anche riguardo la disciplina fiscale.