Le raccolte fondi sono attività e iniziative poste in essere dall’ETS con lo scopo di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Gli ETS realizzano attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, tramite sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. Per questo possono impegnare risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Le raccolte fondi devono essere inserite all’interno del rendiconto o del bilancio e devono predisporre un rendiconto specifico nel quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. La rendicontazione delle raccolte fondi dovrà seguire le linee guida che verranno adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) diventerà lo strumento di pubblicità degli enti non profit. Conterrà alcune delle informazioni di base, consentendo a chiunque di sapere se un’organizzazione ha determinate caratteristiche che permettono ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti per legge.
Infatti, gli Enti del Terzo Settore per essere riconosciuti tali ed usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore devono effettuare l’iscrizione al Runts, indicando gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’ufficio competente per l’iscrizione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può: iscrivere l’ente oppure rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato, invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione. Decorsi i 60 giorni dalla presentazione della domanda l’ente si intende automaticamente iscritto, a meno che gli uffici rilevino un motivo ostativo o invitino l’ente ad integrare l’istanza.
Gli attuali registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) faranno parte nel Registro Unico nazionale degli Enti del Terzo Settore.
Il Registro unico è nazionale e gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma ed è suddiviso in sezioni: ODV (Organizzazioni di volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), Enti Filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti Associative, Società di mutuo soccorso e atri ETS (enti del terzo settore). Il Registro è pubblico ed è accessibile da ogni singolo cittadino.
Nel Registro unico vige il principio di incompatibilità, quindi lo stesso ente può iscriversi in un solo sezione. Con questo si intente orientare gli enti ad una connotazione e configurazione precisa e definita. L’unica eccezione è prevista nei confronti delle reti associative, che possono avere composizioni variabili e aggregare ETS disomogenei.
Ciascun ente verrà sottoposto ad una revisione d’ufficio a cadenza triennale, volta a verificare la permanenza dei requisiti.
Il presupposto oggettivo dell’imposta sul reddito è il possesso di redditi.
Il reddito dell’associazione non va confuso con il suo patrimonio: il patrimonio è l’insieme delle attività dell’ente e delle passività, mentre il reddito è il flusso di ricchezza pervenuto all’ente in un determinato periodo di tempo.
Le attività elencate all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore si considerano non commerciali quando sono di interesse generale e svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti interessati e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.
Il Codice inoltre indica all’articolo 79 le altre caratteristiche che qualificano le attività di un ente come non commerciali.
Si costituisce un’associazione ad opera dei soci fondatori, che possono indicare nello statuto, rispettando fini istituzionali dell’ente, i requisiti necessari per l’ammissione a socio.
Possono far parte dell’associazione tutti coloro che facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di:
È essenziale che all’interno di un’associazione ci siano una o più persone che amministrino il patrimonio o fondo comune e che gestiscano l’ente.
Tali compiti possono essere svolti o da un organo individuale, se si tratta di amministratore unico, oppure dal Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione, se si tratta di più persone riunite.
Nelle associazioni più piccole l’organo di controllo è il collegio sindacale; nelle associazioni più grandi deve essere invece presente la figura del revisore.
Lo statuto dell’associazione specifica i compiti del collegio sindacale, quali:
Il Codice del Terzo Settore stabilisce degli obblighi a carico degli enti del Terzo Settore, il cui adempimento ha la finalità di assicurare una gestione dell’ente trasparente.
Gli organi facenti parte dell’associazione sono:
• L’organo sovrano, cioè l’assemblea dei soci;
• L’organo amministrativo, cioè l’amministratore unico o il Consiglio Direttivo;
• L’organo di controllo.
L’assemblea degli associati
Gli associati hanno pari diritti e doveri, ogni socio maggiore di età è titolare di un voto per le delibere di approvazione o di modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.