Per fare parte dei soci fondatori di un'associazione è necessario essere maggiorenni. Anche per diventare Presidente e fare parte del Consiglio Direttivo dell'ente è necessaria la maggiore età. Infatti, questi ruoli implicano una responsabilità civile e patrimoniale che solo un maggiorenne può assumere a suo carico.
E' quindi escluso che un minorenne possa ricoprire un incarico formale nell'ambito della struttura associativa, o possa stipulare accordi o contratti in nome e per conto dell'ente associativo.
I minorenni potranno comunque diventare soci dell'associazione, tramite domanda presentata dai genitori. Inoltre, non hanno diritto di voto durante l'assemblea dei soci.
Quando si costituisce un'associazione, per scegliere la giusta tipologia tra quelle previste dalla legge, è necessario fare riferimento alla concreta attività che si intende svolgere.
Se si intende svolgere un'attività culturale - ricreativa, come ad esempio corsi di musica, cinema, teatro, fotografia o organizzare eventi come convegni, conferenze e mostre, l'ideale è la creazione di un'associazione culturale. In tal caso è possibile beneficiare del normale regime fiscale di favore previsto per gli enti no profit, cioè la defiscalizzazione dell'attività a pagamento svolta con i soci. Praticamente tale attività è considerata non commerciale e i proventi non sono soggetti ad alcuna tassazione. Naturalmente le attività a pagamento devono essere inerenti gli scopi associativi.
Tutti gli enti associativi, alfine di finanziarsi, possono organizzare raccolte pubbliche di fondi, anche vendendo al pubblico oggetti e beni vari, comunque di modico valore. Queste iniziative sono però soggette ad alcune regole stringenti. Per prima cosa devono essere di natura occasionale, cioè organizzate una o due volte all'anno. Inoltre devono essere organizzate in concomitanza con ricorrenze, festività o campagne di sensibilizzazione. Entro quattro mesi dalla raccolta pubblica, l'associazione dovrà predisporre un rendiconto economico dove andranno annotate le somme ricevute. Dovrà inoltre essere dimostrato l'impiego di questi soldi per le finalità associative. I proventi delle iniziative così organizzate non sono tassati.
Quanto può costare registrare un'associazione ?
La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto di un'associazione può essere svolta presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, anche in una regione o provincia diversa da quella in cui si trova la sede legale dell'associazione. La procedura è quella di "Registrazione atti privati".
La spesa di base è la tassa di registro, cha attualmente ammonta a 200,00 euro e che si deve versare tramite modello F23 presso un qualsiasi ufficio postale o filiale di banca. A questa spesa è da aggiungere quella per l'acquisto dei bolli da applicare all'atto costitutivo e allo statuto, un bollo da 16,00 euro ogni 4 pagine e non più di 100 righe di testo. Da notare che gli atti devono essere presentati per la registrazione in duplice copia, e quindi la spesa sarà di circa 100,00-130,00 euro.
Le onlus e le associazione di volontariato sono esenti da bolli, e quindi pagano solamente la tassa di registro.
Rileviamo che è fortemente consigliato registrate gli atti associativi presso l'Agenzia delle Entrate. Infatti, tramite la registrazione si ottengono molte agevolazioni, tra cui il beneficio del regime fiscale di favore previsto all'articolo 148 del T.U.I.R. , cioè la completa defiscalizzazione delle attività a pagamento svolte con i soci (attività che devono essere inerenti gli scopi associativi).
Per qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica e godere del relativo regime fiscale di favore, una associazione deve obbligatoriamente affiliarsi ad una federazione sportiva (es. federazione gioco calcio) o ad un ente di promozione sportiva (CSEN, ASI, AICS ecc.......).
Si dovrà scegliere una federazione se l'associazione ha determinate esigenze agonistiche e vuole partecipare alle gare o ai tornei riconosciuti dalla stessa federazione sportiva. Solitamente in questi casi saranno richiesti dalla federazione determinati requisiti, come avere soci istruttori, un minimo di tesserati, avere l'uso di impianti sportivi ecc.........
Se invece l'associazione non ha esigenze agonistiche o pratica uno sport per cui non esiste federazione, potrà affiliarsi ad un ente di promozione sportiva. In tal caso l'affiliazione sarà sicuramente più semplice, con meno requisiti richiesti.
Si rileva che l'affiliazione dovrà essere rinnovata annualmente e i soci dell'associaizone dovranno essere in possesso della tessera associativa di riferimento della federazione sportiva o dell'ente di promozione sportiva.
In entrambi i casi tali enti iscriveranno poi l'associazione sportiva ai registri del CONI. Infatti, solo tramite questa iscrizione un'associazione può definirsi "sportiva dilettantistica" e beneficiare del regime fiscale di favore previsto per tali enti.
Il nostro studio permette l’affiliazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ad un ente di promozione sportiva di primaria importanza nazionale, con cui abbiamo una sepeciale convenzione, svolgendo tutte le relative pratiche. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di affiliazione delle ASD e sulle nostre convenzioni, vi invitiamo a contattare lo studio tramite il modulo di contatto sottostante o alla mal Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La sede legale dell'associazione è quella inserita nell'atto costitutivo, nello statuto e nel certificato di attribuzione del Codice Fiscale. E' l'indirizzo di riferimento per tutte le comunicazioni e gli atti ufficiali. Presso la sede legale devono essere tenuti tutti i documenti e gli atti riferibili alla gestione dell'ente. Può comunque essere l'indirizzo di residenza o il domicilio del presidente o di uno dei soci.
La sede operativa è invece il luogo dove l'associazione svolge la sua attività e può non coincidere con la sede legale. Solitamente le associazioni, se non sono sottoposte a particolari limitazioni, possono avere anche più sedi operative, diffuse sul territorio.
Capita molto spesso che un'associazione che ha presentato domanda d'iscrizione all'Anagrafe Onlus si veda respingere la domanda da parte della Competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.
Questo quasi sempre perchè l'atto costitutivo e lo statuto sono scritti in modo errato e non rispettano quanto previsto dal D.Lg. 1997 n. 460, che fissa rigidi requisiti per questo tipo di enti no profit. In merito ricordiamo che le onlus devono svolgere, in modo esclusivo, solo le attività previste dal decreto, e non possono svolgere altre attività ad eccezione di quelle connesse all'attività istituzionale.
Inoltre gli atti devono prevedere determinate regole e clausole giuridiche, previste dal suddetto decereto. Ci sono poi altre regole e accortezze di prassi, che comunemente vanno previste negli atti.
In ogni caso si consiglia di rivolgersi ad un professionista\consulente, per fare in modo che la domanda d'iscrizione non sia respinta e per non dover modificare gli atti, con ulteriore esborso economico.