È essenziale che all’interno di un’associazione ci siano una o più persone che amministrino il patrimonio o fondo comune e che gestiscano l’ente.
Tali compiti possono essere svolti o da un organo individuale, se si tratta di amministratore unico, oppure dal Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione, se si tratta di più persone riunite.
Il Codice del Terzo Settore stabilisce degli obblighi a carico degli enti del Terzo Settore, il cui adempimento ha la finalità di assicurare una gestione dell’ente trasparente.
Gli organi facenti parte dell’associazione sono:
• L’organo sovrano, cioè l’assemblea dei soci;
• L’organo amministrativo, cioè l’amministratore unico o il Consiglio Direttivo;
• L’organo di controllo.
L’assemblea degli associati
Gli associati hanno pari diritti e doveri, ogni socio maggiore di età è titolare di un voto per le delibere di approvazione o di modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.
Gli Enti del Terzo Settore sono organizzazioni costituite con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche tramite produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
Gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato:
Molte associazioni ritengono che l’attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sia accessoria e complementare alle attività volte alla completa realizzazione degli scopi istituzionali.
Le norme che trattano di tali attività sono il T.U.I.R., il nuovo Codice del Terzo Settore e la Legge IVA 633/1972.
La normativa fiscale prevede che non siano imponibili le prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, anche se eseguita verso il pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari, nei confronti dei propri soci o associati.
Si presuppongono invece imponibili determinate attività, tassativamente indicate, considerate commerciali, indipendentemente da chi le eserciti, tra le quali l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e prestazioni alberghiere o di alloggio.
L’attività d’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è, quindi, attività commerciale.
Si definisce professione non organizzata in ordini o collegi quell’attività economica diretta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
La professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Ai professionisti, anche se associati, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
I professionisti in esame possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e a tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Il Terzo Settore è il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
Gli Enti del Terzo Settore possono avvalersi di lavoratori subordinati e volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Un’associazione può avere con i propri collaboratori qualsiasi tipo di rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Si definisce lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Ogni lavoratore, anche quello impegnato in un ente no profit, è soggetto agli obblighi relativi alla sicurezza ex D.lgs. 81/08; sono equiparati al lavoratore anche i volontari ed i percettori di redditi diversi.
Le organizzazioni che impiegano meno di dieci lavoratori non possono più procedere alla valutazione dei rischi tramite autocertificazione, ma dovranno avvalersi delle procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale del 30/11/2013.