Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), la figura del volontario che opera a favore degli enti del terzo settore (ETS, APS, ODV) è stata disciplinata in modo più chiaro e organico, con l’obiettivo di valorizzarne l’impegno e di garantire delle regole generali ed uniformi.
Per volontario si intende l’associato che svolge un’attività gratuita a favore dell’associazione, in modo non saltuario e non occasionale. Non sono quindi considerati volontari i soci che si limitano a partecipare all’attività organizzate dall’associazione o i soci, anche componenti del Consiglio Direttivo, che percepiscono un compenso per l’attività svolta a favore dell’associazione.
Chi è il volontario secondo il Codice del Terzo Settore
L’articolo 17 del codice del terzo settore definisce il volontario come la persona che, “per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto”.
Ne deriva che l’attività di volontariato:
- è libera e gratuita;
- non può essere svolta per ottenere vantaggi economici personali;
- si basa su principi di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
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