Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Attività commerciale e agevolazioni fiscali

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Come già specificato, tutte le associazioni, se costituite e gestite regolarmente, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali.

Nell'ambito delle attività delle associazioni,  secondo l’articolo 148 del T.U.I.R. (legge fiscale) sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:

  • tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell'associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
  • le quote associative dei soci (quota d'iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
  • le donazioni ricevute dall'associazione;
  • i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell'associazione;
  • i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in corrispondenza di determinate festività o ricorrenze.

Inoltre, le associazioni possono  svolgere attività a pagamento verso i loro soci, in diretta attuazione degli scopi associativi, che sono considerate fiscalmente irrilevanti. Ciò significa la possibilità di chiedere corrispettivi ai soci per la partecipazione alle attività associative (corsi, stage, riunioni ecc....). I corrispettivi percepiti da queste attività non sono soggetti ad alcuna tassazione e sono esentati anche dal pagamento dell'IVA. Nell'ambito di queste iniziative a pagamento, l'associazione potrà operare solo con il proprio Codice Fiscale, emettendo ricevute non fiscali.

Quest'ultimo beneficio è  però previsto solo per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e formazione extra-scolatica.

Inoltre, perchè sia applicabile questo regime di favore la legge fiscale (TUIR) prevede due requisiti fondamentali:

  • l'attività deve essere svolta a favore degli associati, essendo quella svolta a favore di terzi non soci normale attività commerciale;
  • l'attività deve essere svolta nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente. Quindi un'associazione culturale non potrebbe considerare istituzionali attività come, ad esempio, un corso di guida.  

Si rileva che, per beneficiare di tale agevolazione è necessaria una corretta redazione dello statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l'associazione non potrà beneficiare delle agevolazioni  e sarà esposta a possibili contestazioni da parte degli enti di controllo ( in merito leggi l'articolo sullo statuto e sull'atto costitutivo). Inoltre, l’associazione dovrà essere realmente democratica e correttamente gestita, con periodiche riunioni del Consiglio Direttivo e la riunione annuale dell’assemblea dei soci e con la corretta redazione dei relativi verbali.

Anche le associazioni possono svolgere, in via marginale e non prevalente, attività a pagamento  verso terzi non soci o ricevere corrispettivi derivanti da sponsor, pubblicità ecc... attività che sono considerate commerciali e che quindi non beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui sopra. Infatti, la sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti e tutte le loro attività come non commerciali ai fini fiscali.

Possiamo infatti distinguere due casi:

  • l'associazione  svolge attività commerciale in via marginale. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un ente non commerciale. E' però necessario che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano  mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale verso i soci. Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva. E’ comunque previsto, per la parte commerciale, un regime d’imposizione fiscale agevolato (L. 1991 n. 389). In ogni caso l’associazione dovrà farsi seguire da un commercialista.
  • l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tale attività superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività non commerciale. In tale caso l'associazione perde il requisito della non commercialità ed viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie e preparazione di un bilancio ordinario.

Sono comunque sempre considerate commerciali per definizione, anche se effettuate verso i soci, le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti,  prestazioni alberghiere, l’alloggio, il trasporto ed il deposito, gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali, le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi.

Ricapitolando, sono attività commerciali, escluse dalla detassazione riguardanti le attività non commerciali, tutte le attività a pagamento svolte con i soci che non siano relative al perseguimento degli scopi associativi (ad esempio un’associazione gastronomica che organizzi corsi di informatica), tutte le attività a pagamento svolte con i terzi non soci, i ricavi provenienti da pubblicità o sponsorizzazioni, tutti i ricavi (indipendentemente se ricevuti da soci o non) relativi alla vendita di beni nuovi, somministrazione di pasti, servizio di trasporto e alloggio, organizzazione di viaggi e le attività dirette alla produzione di beni o servizi.

Inoltre, è opportuno rilevare che quando si parla di associazioni si intende un’attività organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l’investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l’uso di un organizzazione aziendale. Diversamente, anche se i requisiti formali esaminati in questo articolo fossero rispettati e l’associazione operasse  solo con i soci , l’ente verrebbe comunque considerato commerciale. (Per maggiori informazioni sulla disciplina fiscale e contabile leggi l'articolo sulle agevolazioni fiscali).

In questa pagina trovi tutti gli articoli inerenti alla disciplina delle associazioni.

In merito alla disciplina fiscale leggi anche gli articoli sugli adempimenti fiscali e sul bilancio dell'associazione.

Avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2023)

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