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Come già specificato, tutte le associazioni, se costituite e gestite regolarmente, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali.

Attività non commerciale 

Nell'ambito delle attività delle associazioni,  secondo l’articolo 143 e 148 del T.U.I.R. (legge fiscale) sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:

  • tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell'associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
  • le quote associative dei soci (quota d'iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
  • le donazioni ricevute dall'associazione;
  • i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell'associazione;
  • i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in corrispondenza di determinate festività o ricorrenze.

Inoltre, secondo la disciplina fiscale (art 143 c.1 TUIR), le attività statutarie dell’associazione si considerano di natura non commerciale quando sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Questo significa che le attività potranno essere a pagamento, ma saranno considerate di natura non commerciale (quindi non tassate e con IVA a 0%), solo se le entrate andranno a coprire le spese per lo svolgimento delle iniziative, senza conseguire un risultato economico positivo. Naturalmente, tra le spese vanno annoverate non solo quelle per l’organizzazione o il mantenimento delle attività, ma anche quelle relative alla gestione complessiva dell'associazione e i compensi di soci o terzi che prestano il proprio lavoro o impegno per la buona riuscita delle attività organizzate

Perchè sia applicabile questo regime di favore la legge fiscale (TUIR) prevede alcuni requisiti fondamentali:

  • le iniziative organizzate devono essere conformi all'attività istituzionale dell'associazione, cioè coerenti con gli scopi e le finalità indicate dallo statuto;
  • l'attività non deve essere tipicamente commerciale ( vendita di beni, attività industriale, trasporto, viaggi, pubblicità ecc...)
  • l’attività deve essere svolta senza avvalersi di un’organizzazione tipicamente imprenditoriale (come grandi investimenti, vaste strutture, molti dipendenti).

Si rileva che, per beneficiare di tale agevolazione è necessaria una corretta redazione dello statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l'associazione non potrà beneficiare delle agevolazioni  e sarà esposta a possibili contestazioni da parte degli enti di controllo ( in merito leggi l'articolo sullo statuto e sull'atto costitutivo). Inoltre, l’associazione dovrà essere realmente democratica e correttamente gestita, con periodiche riunioni del Consiglio Direttivo e la riunione annuale dell’assemblea dei soci e con la corretta redazione dei relativi verbali.

Attività commerciale

Anche le associazioni possono svolgere, in via marginale e non prevalente, attività che sono considerate commerciali e che quindi non beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui sopra, come attività a pagamento che eccedono i costi effettivi o ricevere corrispettivi derivanti da sponsor, pubblicità, vendita di beni ecc... . Infatti, la sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti e tutte le loro attività come non commerciali ai fini fiscali.

Possiamo infatti distinguere due casi:

  • l'associazione  svolge attività commerciale in via marginale. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un ente non commerciale. E' però necessario che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano  mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale. Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva. E’ comunque previsto, per la parte commerciale, un regime d’imposizione fiscale agevolato. In ogni caso l’associazione dovrà farsi seguire da un commercialista.
  • l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tale attività superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività non commerciale. In tale caso l'associazione perde il requisito della non commercialità ed viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie e preparazione di un bilancio ordinario.

Sono comunque sempre considerate commerciali per definizione, anche se effettuate verso i soci, le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti,  prestazioni alberghiere, l’alloggio, il trasporto ed il deposito, gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali, le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi.

Inoltre, è opportuno rilevare che quando si parla di associazioni si intende un’attività organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l’investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l’uso di un organizzazione aziendale. Diversamente, anche se i requisiti formali esaminati in questo articolo fossero rispettati e l’associazione operasse  solo con i soci , l’ente verrebbe comunque considerato commerciale. (Per maggiori informazioni sulla disciplina fiscale e contabile leggi l'articolo sulle agevolazioni fiscali).

In questa pagina trovi tutti gli articoli inerenti alla disciplina delle associazioni.

In merito alla disciplina fiscale leggi anche gli articoli sugli adempimenti fiscali e sul bilancio dell'associazione.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2026)

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