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Anche le associazioni e gli enti no profit possono svolgere attività commerciali, intese come tipiche attività d'impresa, a cui è applicabile la normativa fiscale che vale per tutti i redditi d'impresa. Infatti, la sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti come non commerciali ai fini fiscali.

Per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche e formazione extra-scolatica, l'attività commerciale è l'attività a pagamento a favore dei soci che non rientra tra gli scopi fissati dallo statuto (ad esempio un'associazione musicale che organizza un corso di cucina ), tutte le attività a pagamento svolte verso terzi non soci, ricavi da sponsor, pubblicità e tutte le attività svolte tramite un'organizzazione di tipo imprenditoriale. 

Invece, per gli Enti del Terzo Settore (che comprendono gli enti del terzo settore generici, le associazioni di promozione sociale, le organizazioni di volontariato) l'attività commerciale è:

  • le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del terzo settore, svolte in forma di impresa (cioè in modo continuativo, abituale e organizzato) e dietro pagamento di corrispettivi che eccedono il costo delle stesse attività;
  • le attività diverse da quelle di interesse generale, citate dall’articolo 6 del codice del terzo settore, che devono essere svolte in via secondaria e strumentale. In particolare, i ricavi annuali di tali attività, non possono sperare il 30% delle entrate complessive del ETS o il 66% dei costi complessivi.

Inoltre, sono sempre considerate commerciali per definizione (per tutti i tipi di associazione anche se effettuate verso i soci) le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti, prestazioni alberghiere, l’alloggio, il trasporto ed il deposito, gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali, le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi.

Riguardo l'attività commerciale, possiamo distinguere due casi:

  • l'associazione svolge attività commerciale in via marginale, per completare e integrare l'attività svolta verso i soci. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un ente non commerciale. E' però necessario che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale verso i soci. Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva. Inoltre la contabilità dell'attività commerciale dovrà essere separata rispetto all'attività non commerciale. 
  • l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tali attività superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale caso l'associazione perde il requisito della non commercialità e viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie e preparare il bilancio ordinario.

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente associativo perde la qualifica di non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. In merito, sono stati elaborati dei criteri presuntivi per la perdita della qualifica:

  • prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale rispetto alle restanti attività;
  • prevalenza dei ricavi delle attività commerciali rispetto al valore delle cessioni e delle prestazioni riguardanti l'attività istituzionale verso i soci;
  • prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali;
  • prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

L'unica eccezione al rispetto di queste regole riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, che possono svolgere attività commerciale anche in maniera prevalente. 

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)

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