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Il Consiglio Direttivo è solitamente formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 11. Delibera sulle decisioni con la maggioranza dei voti. Non è esclusa la possibilità di un’amministratore unico.
I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire e amministrare l'associazione, e promuoverne le attività. E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica associativa. Il più importante compito del Consiglio Direttivo è la cura degli affari economici, tramite la gestione del c\c dell'associazione, su cui solitamente possono operare il presidente e il tesoriere. Solitamente, i poteri del Consiglio Direttivo riguardano:
Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti dell’associazione, cioè anche dei verbali d’assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.
Solitamente, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una o due volte al mese. Ogni riunione deve essere convocata secondo le modalità previste dallo statuto associativo e per ciascun incontro deve essere redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti (e non solo la firma del presidente o del segretario).
Diversamente, l'Assemblea dell'associazione è l'organo formato da tutti i soci che, se inscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione.
I poteri dell'Assemblea in via ordinaria sono:
L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.
I poteri dell’Assemblea in via straordinaria sono:
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Da rilevare che in questo caso lo statuto può prevedere percentuali differenti in ordine alla presenza dei soci. Invece, per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessariamente richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci. Anche per l'assemblea dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci.
Altri organi dell’associazione, come i revisori dei conti o i probiviri, sono facoltativi.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2025)
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