Riforma del Terzo Settore. Che Fare ?

Visite: 15950

Con l’approvazione e la prossima entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) molte associazioni ed enti no profit si trovano in una fase di incertezza, dovuta all’opzione di aderire o no alla nuova normativa, alla scelta della qualifica giuridica da adottare, o se procedere con una modifica dello statuto associativo. Inoltre, chi è intenzionato a costituire un’associazione dovrà ben valutare che tipo di ente costituire.

In generale, appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari:

  1. ad oggi, secondo semestre del 2019, la riforma non è ancora entrata in vigore. Mancano infatti molti decreti attuativi e il registro del terzo settore non è ancora stato istituito. Inoltre, il nuovo regime fiscale previsto per gli ETS avrà piena attuazione solo nel 2021. Quindi, per adesso, restano valide le previgenti normative in tema di enti no profit, compresa la normativa fiscale;
  2. il Codice del Terzo Settore attua un’importante riforma fiscale che, a parere dello scrivente, è peggiorativa rispetto alla normativa previgente. Infatti, saranno considerate come non commerciali solo le attività svolte in diretta attuazione delle finalità statutarie, per cui viene chiesto un corrispettivo economico che non deve superare i costi di diretta imputazione dell’attività. Per cui, diversamente dal precedente assetto, se l’associazione svolge un’attività di interesse generale o istituzionale, ma da questa percepisce corrispettivi che sono superiori ai costi, l’attività sarà considerata commerciale e quindi normalmente tassata. Questa modifica varrà sia per i nuovi enti del terzo settore, sia per tutte le altre associazioni (ad esempio culturali), con eccezioni rappresentate dalle associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche. Resta solo da precisare che anche tale normativa entrerà in vigore non prima del 2021;
  3. la riforma risolve il noto problema riguardante i locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Ora è espressamente previsto che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore, in cui si svolge l'attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purché non di tipo produttivo.

Valutiamo ora, caso per caso, a seconda della qualificazione giuridica dell’ente:

Per informazioni e costi della nostra consulenza per la costituzione e la gestione di enti no profit vai a questa pagina o contatta lo studio tramite il modulo sottostante o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Contattando lo studio riceverete gratuitamente un preventivo su carta intestata, con descrizione e costi della consulenza, oltre ad un primo esame delle vostre esigenze.

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy