Riforma del Terzo Settore. Che Fare ?
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Con l’approvazione e la prossima entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) molte associazioni ed enti no profit si trovano in una fase di incertezza, dovuta all’opzione di aderire o no alla nuova normativa, alla scelta della qualifica giuridica da adottare, o se procedere con una modifica dello statuto associativo. Inoltre, chi è intenzionato a costituire un’associazione dovrà ben valutare che tipo di ente costituire.
In generale, appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari:
- ad oggi, secondo semestre del 2019, la riforma non è ancora entrata in vigore. Mancano infatti molti decreti attuativi e il registro del terzo settore non è ancora stato istituito. Inoltre, il nuovo regime fiscale previsto per gli ETS avrà piena attuazione solo nel 2021. Quindi, per adesso, restano valide le previgenti normative in tema di enti no profit, compresa la normativa fiscale;
- il Codice del Terzo Settore attua un’importante riforma fiscale che, a parere dello scrivente, è peggiorativa rispetto alla normativa previgente. Infatti, saranno considerate come non commerciali solo le attività svolte in diretta attuazione delle finalità statutarie, per cui viene chiesto un corrispettivo economico che non deve superare i costi di diretta imputazione dell’attività. Per cui, diversamente dal precedente assetto, se l’associazione svolge un’attività di interesse generale o istituzionale, ma da questa percepisce corrispettivi che sono superiori ai costi, l’attività sarà considerata commerciale e quindi normalmente tassata. Questa modifica varrà sia per i nuovi enti del terzo settore, sia per tutte le altre associazioni (ad esempio culturali), con eccezioni rappresentate dalle associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche. Resta solo da precisare che anche tale normativa entrerà in vigore non prima del 2021;
- la riforma risolve il noto problema riguardante i locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Ora è espressamente previsto che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore, in cui si svolge l'attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purché non di tipo produttivo.
Valutiamo ora, caso per caso, a seconda della qualificazione giuridica dell’ente:
- Associazioni Sportive Dilettantistiche. Per questi enti non conviene aderire alla riforma e assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore, dato che mantengono maggiori benefici aderendo alla specifica normativa che resterà inalterata (legge 289/2002, art. 90) e quindi affiliandosi ad un ente di promozione sportiva o una federazione sportiva, con la successiva iscrizione al registro CONI. Potranno continuare a praticare attività sportiva a pagamento a favore dei soci, senza particolari limiti, e svolgere attività commerciale anche in modo prevalente, usufruendo del regime agevolato previsto dalla legge 398/199.
- Associazioni di Promozione Sociale. Con il regime fiscale adottato dal Codice del Terzo Settore, assumere la qualifica di APS sarà particolarmente conveniente. Infatti, la regola generale prevista dalla nuova normativa considera non commerciali le sole attività rese a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non eccedono i costi di organizzazione della stessa attività. Diversamente, per le APS il Codice del Terzo Settore prevede una deroga, stabilendo che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari per cui gli associati versano un corrispettivo specifico, che quindi può anche eccedere i costi organizzativi dell'attività. Le APS già iscritte nei registri regionali dovranno adeguare i loro statuti entro il 30 giugno 2020.
- Onlus. E’, almeno a parere dello scrivente, uno degli enti più penalizzati dalla riforma, dato che la specifica normativa viene abrogata e pure la relativa qualifica. Le onlus dovranno quindi valutare se adeguare i loro statuti entro il 30 giugno 2020 e assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore o di Associazioni di Promozione Sociale.
- Associazioni culturali, olistiche, ricreative e generiche. Con le onlus sono le più penalizzate dalla riforma, dato che in ogni caso non potranno svolgere liberamente attività a pagamento a favore dei loro soci, ma dovranno sempre rispettare il vincolo della non prevalenza dei ricavi dell’attività rispetto ai costi sostenuti. Da precisare che questo varrà sia per gli enti del terzo settore, sia per tutte le altre associazioni che non aderiscono alla riforma, ad eccezione delle APS e delle associazioni sportive. Risulta però utile rilevare che, in ogni caso, i soggetti che svolgono attività a favore dell’associazione potranno continuare a ricevere compensi, proporzionati all’attività svolta. Tenendo comunque conto che il nuovo regime non entrerà in vigore prima del 2021, sarà necessario valutare se non aderire alla riforma, rispettando comunque i nuovi vincoli fiscali, o se valutare la trasformazione in associazione di promozione sociale nell’ambito degli enti del terzo settore.
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