Raccoglie gli articoli sugli Enti del Terzo Settore.
Consulenza per costituire enti del terzo settore
Nel Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) centrale è la figura giuridica degli ETS (Enti del Terzo Settore), che svolgono attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite una o più attività di interesse generale.
Per fare parte di questa categoria gli enti no profit devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed essere costituiti nelle seguenti forme:
Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi.
Non sono ETS le società, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione a coordinamento o controllati da questi enti.
L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore è obbligatoria per essere riconosciuti come ETS. Infatti, dipendono dall’iscrizione in questo registro tutte le agevolazioni e facilitazioni riportate nel Codice del Terzo Settore.
Organizzazioni di Volontariato - ODV (per maggiori informazioni visita questa pagina)
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) fanno parte degli ETS e sono costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
Per costituire un’ODV è richiesto:
1) un numero di persone fisiche non inferiore a sette
oppure
2) un numero di almeno tre ODV. Alle ODV socie si possono aggiungere in qualità di soci altri ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle ODV.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di "organizzazione di volontariato" o l’acronimo ODV. Parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non possono essere usate da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
L’attività delle ODV dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati. L’organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari.
Le associazioni iscritte al registro regionale delle ODV vengono aggiunte automaticamente al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore.
In tema di erogazioni liberali le ODV usufruiscono di una normativa di maggior favore, rispetto agli altri ETS. Infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per quanto riguarda i bilanci le ODV seguono gli stessi obblighi previsti per gli ETS.
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - APS (per maggiori informazioni visita questa pagina)
Le APS sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Per costituire un’APS è richiesto:
1) un numero di persone fisiche non inferiore a sette
Oppure
2) un numero di almeno tre APS. Alle APS socie si possono aggiungere altre ETS in qualità di soci a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle APS. Questa ipotesi non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento APS.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di "associazioni di promozione sociale" o l’acronimo APS. Parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti dalle associazioni di promozione sociale.
L’attività delle APS dovrà essere perseguita usufruendo prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L’associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando questo sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Le associazioni iscritte al registro regionale delle APS vengono aggiunte automaticamente al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore.
Per quanto riguarda i bilanci e le agevolazioni sulle erogazioni liberali le APS seguono gli obblighi prescritti per gli ETS.
ENTI FILANTROPICI
Con il Codice del Terzo Settore nasce la nuova figura degli Enti Filantropici, che possono essere costituito in forma associativa o di fondazione. Gli Enti Filantropici sono istituiti al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di "ente filantropico". Parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli non possono essere utilizzate da soggetti diversi dagli enti filantropici.
Riguardo le risorse umane non sono previste norme specifiche per gli enti filantropici, pertanto valgono le indicazioni valide per tutti gli ETS. L’attività di volontariato non può essere retribuita in nessun modo nemmeno dal beneficiario e al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario. L’attività di volontariato non è compatibile con l’attività retribuita.
Il bilancio sociale degli enti filantropici segue le indicazioni degli ETS e in aggiunta deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie dallo svolgimento della propria attività principalmente, da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
Relativamente alle agevolazioni sulle erogazioni liberali gli enti filantropici seguono quanto previsto per gli ETS.
In questa sezione puoi trovare gli articoli relativi a Costituire un Ente del Terzo Settore , Tipologie di enti del terzo settore, Caratteristiche degli Enti del Terzo Settore , la Gestione degli Enti del Terzo Settore , il Fisco degli Enti del Terzo Settore.
avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2022)
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Con l’approvazione e la prossima entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) molte associazioni ed enti no profit si trovano in una fase di incertezza, dovuta all’opzione di aderire o no alla nuova normativa, alla scelta della qualifica giuridica da adottare, o se procedere con una modifica dello statuto associativo. Inoltre, chi è intenzionato a costituire un’associazione dovrà ben valutare che tipo di ente costituire.
In generale, appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari:
Valutiamo ora, caso per caso, a seconda della qualificazione giuridica dell’ente:
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Consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore
Requisiti di costituzione
Il Codice del Terzo Settore dedica una descrizione accurata degli elementi che devono esser presenti all’interno dell’atto costitutivo e dello statuto di un ente che voglia far parte degli ETS.
L’atto costituito deve indicare:
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.
Acquisto personalità giuridica
Le associazioni del Terzo Settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Il notaio rogante ha il dovere di un preventivo controllo di legalità sull’atto pubblico di costituzione e sulle sue modifiche, riducendo alla mera verifica della regolarità formale della documentazione il ruolo degli uffici del RUNTS. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata: è, in questo caso, prevista la possibilità di richiedere direttamente all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel RUNTS.
Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica delle associazioni una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi da denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel RUNTS. Una volta acquisita la personalità giuridica, delle obbligazioni dell’ente risponde soltanto il medesimo con il suo patrimonio.
Gestione degli associati
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente:
Nell’assemblea degli ETS hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto: l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di 5, in proporzione al loro numero di associati o aderenti. Salvo diversa statuizione, inoltre, ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione: ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.
Assemblea e organi degli ETS
Il Codice del Terzo Settore elenca le competenze in capo all’assemblea dell’ente, e cioè:
L’atto costitutivo o lo statuto di un ETS che ha un numero di associati non inferiore a 500 può disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto detto sopra, purché nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Negli ETS deve essere nominato un organo di amministrazione, i componenti del quale sono generalmente eletti dall’assemblea; si fa eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo. La maggior parte degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. L’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; possono inoltre prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (volontari, sostenitori, lavoratori, utenti). La nomina della maggior parte degli amministratori è in capo all’assemblea. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
N.B. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Nelle ETS le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il conflitto d’interessi è regolato dalle norme sulle s.r.l.; nel caso di conflitto d’interessi emergente dalle delibere dell’organo amministrativo collegiale, la decisione assunta con il voto determinante dell’amministratore in conflitto, qualora cagioni un danno patrimoniale, può essere impugnata da chiunque degli amministratori o dai sindaci o dal revisore legale entro 90 giorni dalla scoperta del danno. In ogni caso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in conseguenza di tale deliberazione.
Gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi secondo le norme del c.c. che trattano di società per azioni.
Le norme sul diritto di denuncia prevedono che questa possa esser fatta :
Organo di controllo e revisore dei conti
Nelle ETS la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
È altresì obbligatorio quando sono costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397 c.2 c.c. e, nel caso di composizione collegiale dell’organo di controllo, i requisiti di professionalità devono essere posseduti da almeno un componente.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.Gli ETS devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti requisiti:
La revisione legale è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2022)
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Consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore
ATTIVITA' NON COMMERCIALE e COMMECIALE
Il Codice del Terzo Settore dà una definizione di non commercialità, e quindi di non tassabilità, dell’attività svolta dagli enti del terzo settore. In base all’articolo 79 del codice, per essere considerata non commerciale:
Inoltre, sono sempre considerate non commerciali:
Quindi, per essere considerato non commerciale, un ente del terzo settore deve svolgere in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale stabilite dal Codice del Terzo settore, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
Diversamente, vengono sempre considerate attività commerciali:
Da precisare che se, in un determinato periodo di imposta, i proventi dell’attività commerciale superano i proventi di tutte le entrate considerate non commerciali, l’ente del terzo settore assumerà la qualifica fiscale di ente commerciale, con il conseguente pagamento delle imposte sul ricavato di tutta l’attività.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Il titolo X del Codice del Terzo Settore, oltre a definire il concetto di non commercialità, prevede una serie di importanti misure di sostegno e valorizza adeguatamente sul piano tributario il carattere eventualmente commerciale delle attività, principali o secondarie, esercitate dagli ETS.
La riforma prevede che:
Venendo al dettaglio delle agevolazioni, merita trattazione l’introduzione del c.d. social bonus. Si tratta di un credito d’imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali di denaro eseguite con modalità tracciabili a favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti ETS per lo svolgimento esclusivo di attività d’interesse generale con modalità non commerciali. Si tratta di un credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore di ETS.
Gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale, sono esenti da IMU e TASI. Per i tributi diversi da questi ultimi, gli enti impositori possono deliberare nei confronti degli ETSNC la riduzione o l’esenzione al pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli ETS la riduzione o l’esenzione dall’IRAP, nel rispetto della normativa UE e della Corte di Giustizia UE.
Per celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di natura occasionale non è prevista l’imposta sugli intrattenimenti per le attività indicate dal D.P.R. 640/1972.
Gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
REGIME FORFETARIO
Il Codice prevede un regime forfettario di determinazione del reddito, avente carattere opzionale, per le attività commerciali svolte in modo secondario dagli ETS non commerciali nonché un regine ad hoc per le organizzazioni di volontariato e APS, che semplifica gli adempimenti a carico di queste.
Il Codice prevede l’introduzione di un regime forfettario per il reddito d’impresa degli Enti del Terzo Settore non commerciali che ricalca quello precedentemente in uso, cioè l’articolo 145 TUIR, ora disapplicato agli ETS. Questa determinazione forfettaria del reddito d’impresa si ha applicando:
a. attività di prestazione di servizi:
b. altre attività:
N.B. per gli ETS che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
Il suddetto regime forfettario esonera dagli studi di settore, dagli indici sistematici di affidabilità e dai parametri.
EROGAZIONI LIBERALI
Il Codice prevede una nuova regolamentazione di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.
Dall’IRPEF si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore degli ETS non commerciali per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. Tale importo è elevato al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dal D.Lgs. 241/1997 (canali monitorati).
Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS non commerciali da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le elargizioni in esame devono esclusivamente essere destinate allo svolgimento delle attività istituzionali non commerciali degli enti beneficiari e una diversa destinazione può condurre a riqualificare l’ente come commerciale nonché a verificare i presupposti per la cancellazione dal RUNTS.
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avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2022)
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Consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore
Sono Enti del Terzo Settore tutte quelle realtà, prive di scopo lucrativo, iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) caratterizzate da determinati scopi e attività, regolate dal D.Lgs. n.117/2017. Hanno l’onere d’inserire nella propria denominazione sociale l’indicazione di Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; si fa divieto ad enti diversi dai suddetti di usare tali indicazione o acronimo, oppure parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli. Unica deroga è prevista per gli enti religiosi.
Caratteri essenziali
Lo svolgimento dell’attività può essere d’erogazione volontaria o gratuita di danaro, beni o servizi; oppure di mutualità; oppure di produzione o scambio di beni e servizi.
Categorie di ETS
Patrimonio e no profit
È obbligatorio che il patrimonio degli ETS sia destinato esclusivamente al perseguimento delle loro finalità, pertanto è vietato distribuire utili, avanzi, fondi, riserve o comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Elenchiamo di seguito le forme di distribuzione indiretta – che ricordiamo essere vietate – specificate dal Codice ai fini di arginare l’elusione degli obblighi sopradetti:
In caso di estinzione o scioglimento dell’Ente, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo del RUNTS da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta.
Gli ETS possono svolgere attività diverse da quelle d’interesse generale a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d’interesse generale. Si dovrà tener conto anche dell’insieme delle risorse impiegate nelle attività d’interesse generale rispetto a quelle impiegate nelle attività secondarie.
La raccolta di fondi può essere organizzata e continuativa o comunque abituale, tramite cessione o erogazione di beni o servizi al pubblico (sempre di modico valore), utilizzando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Le agevolazioni previste per gli enti iscritti al RUNTS sono erogate a patto che gli enti stessi si sottopongano a organi di controllo, applichino una maggiore trasparenza dei bilanci, tengano obbligatoriamente libri contabili e pubblichino i compensi percepiti dagli associati incaricati di funzioni.
Bilancio e libri sociali
Gli ETS devono redigere il bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 200.000,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.
In ogni caso, il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’ART. 2214 c.c. e devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto a seconda che si tratti di bilancio ordinario, bilancio in forma abbreviata o bilancio delle micro imprese.
Gli ETS con entrate superiori a 1.000.000 euro devono redigere e depositare al RUNTS il bilancio sociale redatto secondo modelli ministeriali. Gli ETS con entrate superiori a 100.000 euro devono pubblicare e tenere aggiornato sul proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa di appartenenza gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi d’amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Gli Enti del Terzo Settore hanno l’obbligo di tenere:
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo d’amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
Gli associati o gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Lavoro e volontariato
In ciascun ETS la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1:8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli ETS danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ETS tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tale disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi, ove tale semplificazione non è ammessa.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto lavorativo retribuito dall’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. È da considerarsi volontario anche chi è membro di organi dell’ente e non venga in alcun modo remunerato. Si fa obbligo di assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
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