Aggiungo che il modello EAS (dove EAS sta ad indicare l’acronimo di Enti ASsociativi), oltre che in sede di costituzione, deve essere presentato, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, dagli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA anche quando si sono avute modifiche fiscalmente rilevanti. In tal caso il termine è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche intercorse (31/03/2015 per le modifiche avutesi nell'arco del 2014). In caso di dimenticanza, la normativa vigente permette agli enti associativi di ravvedersi, presentando il modello e versando contestualmente una specifica sanzione pecuniaria (c.d. remissione in bonis), entro il termine della prima dichiarazione utile.
ALFREDO STELLATO
Studio Ambrosi & Partners