Costituire una Onlus

Come Costituire una Onlus

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Prima di tutto, va premesso che la onlus è solo una categoria fiscale, che viene assunta da associazioni o altri enti no profit. Quindi per aprire una onlus è necessario costituire anche un'associazione, che avrà la qualifica di Onlus.

Per costituire e aprire una onlus è necessario:

1) stabilire l'attività della associazione-onlus tra quelle prevsite dal D.Lg 1997 n. 460 e riunire almeno 3 soci fondatori;

2) redigere atto costitutivo e statuto dell'associazione-onlus, necessari per fondare una onlus, inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile e dal D.Lg 1997 n. 460. In merito leggi gli altri articoli di questa sezione;

3) recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (necessaria per costituire una onlus),  pagando la tassa di registro e richiedendo anche l'attribuzione del Codice Fiscale;

5) chiedere l'iscrizione dell'associazione all'anagrafe onlus, inviando la domanda alla direzione dell'Agenzia delle Entrate presso la regione ove l'ente avrà la propria sede. Solo dopo l'iscrizione avrete terminato la procedura per costituire una onlus e l'associazione potrà qualificarsi come onlus e beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Con l'acronimo ONLUS si intende “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ed indica una categoria tributaria valida ai soli fini fiscali (e non un  soggetto di diritto), che può  essere assunta da  associazioni , comitati,  fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, anche senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente una serie di requisiti.

Alle ONLUS vengono concesse varie agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell’esercizio di alcune specifiche attività ritenute per legge socialmente importanti.

Per costituire una onlus, si devono seguire le indicazioni e i vincoli del D.Lg 1997 n. 460, decreto che regola le onlus. Tali enti devono espressamente prevedere  lo svolgimento, in via esclusiva, di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2)assistenza sanitaria;

3)  beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

L'organizzazione interna delle associazioni-onlus ricalca quella delle normali associazioni. Gli organi sono presidente, assemblea e consiglio direttivo. Per approfondimenti sul tema si rinvia all'articolo sulla gestione.  Inoltre, sussitono sempre i vincoli sul patrimonio, che è destinato allo scopo dell'associazione e che non può essere diviso tra i soci. Sussiste comunque la possibilità di corrispondere compensi a soci e amministratori, per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'associazione.

Inoltre per creare una onlus lo statuto e l'atto costitutivo devono obbligatoriamente prevedere:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

- il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate (1-10) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

-  l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

-  l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

-  disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

Da evidenziare che alcune attività (cioè quelle ai numeri 2-4-5-6-10-11) possono essere  svolte solo nei confronto di persone svantaggiate ( fisicamente, psicologicamente, socialmente, economicamente, ecc........) e stranieri che necessitano di aiuti umanitari. Queste sono le attività di assistenza sanitaria, istruzione, tutela dei diritti civili, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte (quest'ultima se non finanziata dallo stato). Mentre le altre attività sono considerate a solidarismo immanente, cioè il fine solidaristico si intende presunto e perseguito a favore dell'intera collettività. Queste sono le attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, tutela e promozione di beni di interesse storico e artistico e della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte (quest'ultima attività solo se finanziata dallo stato). Per ulteriori chiarimenti leggi l'articolo sull'attività della onlus.

In sede di iscrizione all'anagrafe Onlus, si dovranno allegare alla domanda di iscrizione i documenti che comprovano le specifiche competenze dei soci fondatori nel campo in cui la onlus andrà ad operare. E' comunque da evidenziare che l'agenzia delle entrate  ha un potere discrezionale nel decidere l'iscrizione dell'associazione all'anagrafeL'iscrizione può quindi essere rifiutata nel caso gli atti non siano in linea con la relativa normativa o nel caso in cui i soci fondatori non dimostrino di avere i requisiti necessari. E' quindi consigliabile farsi assistere da un esperto della materia, per non vedersi rifiutata la domanda di iscrizione.

La onlus può  svolgere anche attività connesse, solitamente per recuperare fondi per  il sostentamento dell'ente. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività  di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse attività istituzionali.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. Queste attività possono essere svolte anche nei confronti di soggetti non svantaggiati (per maggiori chiarimenti sulle attività connesse leggi questo articolo).

In questa pagina trovate tutti gli articoli riguardanti la disciplina delle onlus.

avv. Nicola Ferrante (aggiornato ad agosto 2012)

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Nota: si percisa che gli articoli persenti in questo sito sono da considerarsi un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia e organica normativa sugli enti no profit. Lo studio non è in alcun modo responsabile dell'uso improprio di tali informazioni.
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