Molto spesso capita di fare confusione tra le finalità e le caratteristice di un'associazione di promozione sociale (APS) e quelle di un'associazione onlus. E' infatti necessario precisare che si tratta di due enti diversi, regolati da due leggi differenti, che svolgono diverse attività.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Di base le APS hanno le stesse caratteristiche delle associazioni, con alcuni requisiti in più richiesti dalla legge, giustificati dalle maggiori agevolazioni fiscali concesse. La normativa che regola queste associazioni e ne descrive le caratteristiche è la legge 7 dicembre 2000 n. 383.
Requisito fondamentale per ottenere la qualifica di APS è richiedere l’iscrizione negli appositi registri tenuti dalle regioni o dalle province. Da evidenziare che, per l’iscrizione, è richiesto che l’associazione sia costituita e attiva da almeno un anno. Diversamente, si può ottenere la qualifica affiliandosi ad un ente di promozione sociale a carattere nazionale.
Solitamente questo tipo di associazione svolge attività culturale, ricreativa, di promozione del territorio e delle sue ricorse culturali, economiche o naturali ecc……..
Diversamente, con l'acronimo Onlus si intende “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e si indica una categoria tributaria valida ai soli fini fiscali (e non un soggetto di diritto), che può essere assunta da associazioni , comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, anche senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente una serie di requisiti. Alle Onlus vengono concesse varie agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell’esercizio esclusivo di alcune specifiche attività ritenute per legge socialmente importanti. Per costituire una onlus, si devono seguire le indicazioni e i vincoli previsti dal D.Lg 1997 n. 460, decreto che regola la relativa disciplina.
Requisito fondamentale per ottenere la qualifica di onlus è ottenere l’iscrizione all’anagrafe onlus, tramite domanda da presentarsi presso la competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Da rilevare che per legge, tali enti possono svolgere solo determinate attività, come assistenza sociale, socio sanitaria, beneficenza ecc…… attività che devono essere prevalentemente rivolte verso soggetti svantaggiati o con problematiche fisiche, sanitarie, economiche, sociali ecc…
E’ quindi evidente che non è possibile costituire una APS che abbia anche la qualifica di onlus, né è possibile costituire una onlus che svolga attività ricreativa o culturale rivolta ad un pubblico indistinto.