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a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Compensi nella Associazioni Sportive Dilettantistiche

Per i compensi corrisposti per attività di amministrazione nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche e i compensi corrisposti ad atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori, sussiste un particolare regime di favore, disciplinato dall’art. 37 della L. 342/2000 e dall’art. 90 della L. 289/2002, che si riferisce alle agevolazioni fiscali previste per indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, nel caso in cui queste somme siano erogate da organi quali: CONI, Federazioni Sportive Nazionali, UNIRE (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine), Enti di Promozione Sportiva, e qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dagli stessi.

Sul piano fiscale, tali compensi rientrano nella categoria dei c.d. “redditi diversi” ex art. 67 TUIR, comma 1, lettera m), solo se vengono rispettati i seguenti requisiti:

  • la manifestazione o l’attività sportiva esercitata deve avere carattere dilettantistico (requisito oggettivo)
  • i compensi devono essere corrisposti agli sportivi dilettanti (requisito soggettivo)
  • i compensi non devono derivare da un rapporto di lavoro dipendente.

Nel dettaglio la legge prevede che tali compensi non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000,00 euro (recentemente aumentato con legge di bilancio 2018), il che significa che al di sotto di tale cifra non si è soggetti a tassazione. Al superamento di tale soglia e fino ad un importo di 28.158,28 euro si applica, di contro, una ritenuta IRPEF a titolo di imposta pari alla percentuale del primo scaglione di reddito (attualmente fissata al 23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali. Oltre i 28.158,28 euro, sulla parte eccedente tale importo si applica, invece, una ritenuta nella stessa misura, ma a titolo d’acconto. Ciò significa che nel primo caso (ritenuta a titolo d’imposta) il compenso percepito è tassato in via definitiva ed il percipiente non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (sempreché tenuto a presentarla) l’importo ricevuto. Nel secondo caso (ritenuta a titolo d’acconto), viceversa, il percipiente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ed indicare l’importo ricevuto e la ritenuta subita. Si ricorda che ai sensi dell’art. 69 TUIR, non concorrono a formare il reddito imponibile e, pertanto, non sono soggetti a ritenuta IRPEF, i rimborsi spese a piè di lista (vale a dire i rimborsi di spese documentate) relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dagli sportivi per prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza.

La ritenuta eventualmente operata deve essere versata all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il Modello di pagamento F24.

Secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 5, della L. 14/2009, le disposizioni analizzate hanno valenza per tutti coloro che svolgono la loro attività nell’ambito dello sport dilettantistico, sotto forma di didattica, formazione, preparazione e assistenza all’attività sportiva. Tali norme, dunque, si applicano non solo agli atleti dilettanti, ma anche ad allenatori, tecnici, giudici di gara, eventuali commissari speciali e, infine, ai dirigenti delle associazioni.

Possono fruire, inoltre, del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all’interno dell’associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile (art. 69 TUIR).

La corresponsione dei compensi/rimborsi è soggetta ad un duplice adempimento incombente in capo all’ente associativo:

  • redazione ed invio telematico della Certificazione Unica, introdotta dal D. Lgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ed in vigore dal 01.01.2015;
  • redazione ed invio telematico del Modello 770 (dichiarazione dei sostituiti di imposta.)

Si ricorda, inoltre, che l’art. 25, comma 5, della L. 133/1999 (come modificato dalla L. 342/2000) ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a 516,45 euro effettuati da società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e dei versamenti superiori a 516,45 euro effettuati in favore delle stesse. Tali operazioni devono dunque essere eseguite tramite conti correnti bancari, conti correnti postali, o altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Tale obbligo è stato innalzato a 1.000,00 euro a norma dell’art. 1, comma 713, del D.d.l. 1698/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).

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