Per le associazioni che intendono finanziarsi, uno dei modi più comuni per raccogliere denaro è organizzare una raccolta pubblica di fondi. Esaminiamo quindi quali sono i limiti e le regole perché un'associazione possa organizzare correttamente una raccolta fondi.
Per tutti gli enti associativi ( associazioni, onlus, associazioni sportive, associazioni di volontariato, APS ecc....) l'articolo 143 del T.U.I.R. (Legge Tributaria) prevede la non tassabilità dei fondi pervenuti grazie a raccolte pubbliche occasionali, svolte anche mediante vendita di beni di modico valore o di servizi a favore di coloro che fanno delle offerte.
Alcuni esempi di raccolta fondi possono essere vendita di piante, oggetti artigianali, prodotti alimentari o organizzazioni di lotterie, tombole, pesche di beneficenza.
I ricavi derivanti da queste attività sono sottratti all'imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre fruiscono dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che il locale.
L'esclusione di questi fondi dall'imposizione tributaria è subordinata alle seguenti condizioni:
A tutela della fede pubblica e per salvaguardare i principi di trasparenza e di corretta gestione della raccolta fondi, anche nell'interesse dei cittadini che partecipano a queste attività, la raccolta è oggetto di una rigorosa rendicontazione. Infatti la norma stabilisce che "indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte."
Nel rendiconto vanno quindi riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle raccolte fondi svolta dall'associazione. Questo documento contabile dovrà essere conservato presso la sede legale assieme agli altri documenti associativi.
Da precisare che tale attività è stata più precisamente normata per le associazioni sportive dilettantistiche, tramite una legge (L. 133/1999 art. 25), che specifica che non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, se il numero di eventi organizzati non è superiore a due all'anno e l'importo dei fondi raccolti non è superiore al limite massimo di 51.645,00 euro. Tale norma potrebbe essere applicata per analogia anche agli altri enti associativi.